| TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA | | Stampa | |
| Giovedì 28 Maggio 2009 01:15 |
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Art. 20 Doveri degli iscritti e norme di garanzia L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti: Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito; Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione; Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate; Art. 21 Procedimento disciplinare Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione; Art. 22 Clausola compromissoria. Giurì La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l’applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari. E’ eletto su proposta dell’Esecutivo nazionale contenente l’indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell’ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi. Art. 23 Modifiche statutarie Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati. L’assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.
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