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NORME REGOLAMENTARI SULLE ADESIONI

 

NORME REGOLAMENTARI SULLE ADESIONI   

 

Le parti in grassetto e/o cancellate all'interno degli articoli sono le modifiche effettuate dal Consiglio federale del 18 settembre 2011

 

Art. 1 ABROGATO

Il promotore di richieste di nuove adesioni deve essere un iscritto ai Verdi da almeno un anno e può presentare un massimo di 10 nuove adesioni;

un promotore può presentare solo richieste di adesione alla sua associazione o federazione di appartenenza;

 

Art. 2 ABROGATO

Il promotore di nuove adesioni è tenuto a far conoscere al nuovo aderente i principi e le norme statutarie;

 

Art. 3 ABROGATO

I promotori sono responsabili di eventuali irregolarità che riguardassero le adesioni proposte;

 

Art.  4

I referenti locali per le adesioni rispetto alla Federazione Nazionale dei Verdi sono individuati in:

 

a) Presidente Associazione comunale

 

b) Presidente Federazione provinciale

 

c) Presidente Federazione Regionale

 

d) Componente/i Esecutivo Nazionale

 

Le associazioni locali e le Federazioni regionali e provinciali di cui ai commi a, b, c, devono essere regolarmente riconosciute e i loro rappresentanti devono risultare tali dai verbali depositati in Federazione regionale per le associazioni locali e in Federazione nazionale per le Federazioni regionali e provinciali. Nel caso non siano riconosciute, la figura del Presidente è sostituita dal Rappresentante/Garante regolarmente nominato dall'organo competente.

 

I Referenti locali per le adesioni sono responsabili di eventuali irregolarità che riguardassero le adesioni inviate alla Federazione nazionale.

 

Art. 5

La campagna annuale  di adesione ai Verdi si apre il 1° gennaio e termina il 30 novembre di ogni anno;

 

Art. 6

Le assemblee di associazioni locali, di federazioni provinciali e regionali si svolgono sulla base delle adesioni dell’anno precedente;

 

Art. 7

Un nuovo aderente ai Verdi non può firmare una mozione di sfiducia agli organi dell’associazione comunale, federazione provinciale o regionale. Per nuovo aderente si intende colui che risulta iscritto per la prima volta, o che non abbia provveduto al rinnovo, nell’anno di tesseramento sulla base del quale vengono svolte le assemblee;

 

Art. 8

Un aderente che risiede in una località dove non è costituita un’associazione comunale/intercomunale va iscritto genericamente alla corrispondente federazione provinciale; laddove sul cedolino di iscrizione non fosse indicata l’associazione, l’aderente viene automaticamente iscritto, dalla federazione nazionale, alla corrispondente associazione comunale di residenza (se esistente);

 

Art. 9

Un aderente non può cambiare associazione comunale dopo la conclusione della campagna adesioni;

 

Art. 10

La federazione nazionale invia periodicamente (indicativamente ogni 30 giorni) alle federazioni regionali e provinciali l’elenco aggiornato dei richiedenti l’adesione ai Verdi. Le federazioni provinciali sono tenute a trasmettere tali elenchi alle rispettive associazioni locali; laddove la federazione provinciale non fosse presente sarà la federazione regionale a provvedere.

Eventuali contestazioni alle adesioni possono essere proposte alla Federazione nazionale entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi elenchi; tali contestazioni dovranno essere corredate della necessaria documentazione a supporto;

 

Art. 11 

La spedizione delle tessere avverrà indicativamente dopo 60 giorni dall’invio alle federazioni del relativo elenco dei richiedenti l’adesione, ad esclusione di quelle per quali sia stato avviato un procedimento di verifica. Per quelle tessere spedite che dovessero tornare indietro per l’impossibilità del loro recapito, la Federazione nazionale invierà comunicazione ai relativi promotori/presentatori affinché possano verificare l’esattezza dei dati inviati e correggerli; in mancanza, trascorsi 20 giorni, l’adesione verrà sospesa;

 

Art. 12

Il Comitato di Garanzia decide sulle contestazioni pervenute e può altresì effettuare verifiche sulle richieste di adesioni pervenute; definisce le modalità di accertamento e verifica le dichiarazioni contestuali all’adesione di lavoro o studio in luogo diverso dalla residenza; definisce le modalità delle verifiche nei casi di anomalie nella raccolta adesioni, di evidente sproporzione tra nuovi aderenti e il consenso elettorale verde nello stesso comune e nella costituzione di nuove associazione territoriali che superino in modo rilevante il numero di aderenti necessario al riconoscimento delle stesse. Propone all’Esecutivo nazionale gli eventuali procedimenti disciplinari avverso i promotori di quelle adesioni in cui si riscontrassero gravi irregolarità.  Il Comitato di Garanzia, oltre che al termine della campagna di adesioni e in caso di particolari esigenze,  si riunisce indicativamente ogni 60 giorni;

 

Art. 13

Gli elenchi degli aderenti sono depositati ai vari livelli territoriali nelle corrispettive sedi (vedi regolamento sui tabulati) e sono visionabili, nel rispetto della legge sulla privacy, dagli iscritti che lo richiedano; in mancanza della sede il presidente dovrà comunque adoperarsi affinché il diritto sia garantito; nel caso in cui venisse convocata un’assemblea regionale per il rinnovo o la verifica degli organi, il relativo tabulato regionale degli aderenti deve essere disponibile per la visione in ogni federazione provinciale;

 

Art. 14

In caso di contrasto fra i dati locali e quelli nazionali fanno fede questi ultimi a tutti gli effetti;

 

Art. 15

L’Esecutivo nazionale prevede lo strumento dei patti federativi per la collaborazione con le realtà collettive che condividono i principi statutari dei Verdi non ammettendo le adesioni di gruppi organizzati;

 

Art. 16

Salvo diversa decisione prevista in un Regolamento approvato dalla Assemblea Regionale, la quota ordinaria dell’adesione che non spetta alla Federazione Nazionale va suddivisa, in tre parti uguali: una alla Associazione Locale, una alla Federazione Provinciale e una alla Federazione Regionale. In mancanza di uno dei tre soggetti associativi locali la quota va suddivisa tra gli altri due soggetti locali regolarmente costituiti.

 

Art. 17

Gli iscritti Verdi che hanno incarichi istituzionali e/o amministrativi di varia natura sono tenuti a versare una quota parte dell’indennità (vedi art.14 Regolamento organizzazione) alle Federazioni o Associazione locale di livello corrispondente.  A coloro che non versano tale quota parte non può essere rinnovata l’adesione ai Verdi e decadono dagli organismi interni del Partito qualora ne fossero componenti.

 
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