REGOLAMENTO PER ASSEMBLEE REGIONALI/PROVINCIALI/COMUNALI CONVOCATE CON SEGGI
Le parti in grassetto all'interno degli articoli sono le modifiche effettuate dal Consiglio federale del 18 settembre 2011
Le assemblee di Federazioni regionali, provinciali o associazioni comunali composte da più di 500 aderenti possono essere convocate e svolte mediante la dislocazione di seggi di voto sul territorio, nella misura di 1 ogni 250 iscritti, secondo uno schema predisposto dall’esecutivo del livello corrispondente.
Tali assemblee sono convocate 15 giorni prima della data di svolgimento. La convocazione dovrà contenere oltre all’ordine del giorno l’indicazione della dislocazione dei vari seggi con gli orari di apertura e chiusura dei medesimi. La sessione di voto dovrà essere necessariamente preceduta da un momento unico di dibattito, anche in giorno diverso da quello del voto.
Le candidature a Presidente devono essere presentate 5 giorni prima del voto unitamente al documento politico generale e sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti della realtà territoriale o da ¼ dei consiglieri federali regionali per il Presidente regionale o ¼ dei consiglieri federali provinciali per il Presidente provinciale.
Le singole candidature o liste di candidati agli altri organismi devono essere sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti della realtà territoriale. L’esecutivo dovrà decidere ed indicare nella convocazione il numero di firme occorrenti a sottoscrivere documenti/mozioni diversi da quello politico generale, il momento in cui si potranno presentare tali documenti e il momento in cui presentare le candidature agli organismi diversi dal Presidente. A secondo di come è organizzata la sessione di voto tali momenti possono anche coincidere con il momento unico di dibattito.
Le modalità di voto vengono decise dall’esecutivo il quale provvede ad organizzare i seggi per il voto. Le votazioni sono ritenute valide se vi partecipano almeno 1/8 degli aventi diritto (il computo avviene sulla base delle schede votate).
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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.






