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REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Le parti in grassetto all'interno degli articoli sono le modifiche effettuate dal Consiglio federale del 18 settembre 2011

 

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE   

 

Le parti in grassetto all'interno degli articoli sono le modifiche effettuate dal Consiglio federale del 18 settembre 2011

 

TITOLO I

 

FEDERAZIONI REGIONALI

 

Art.1 Riconoscimento*

Le Federazioni regionali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:

- Un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 30.000;

- Un consenso elettorale ottenuto nella regione nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale;

- Un numero di federazioni provinciali riconosciute sul proprio territorio come da tabella allegata. Per le regioni dove sono presenti 4 o più province sono sufficienti almeno 2 federazioni provinciali riconosciute di cui una capoluogo di regione.

Ove uno dei suddetti requisiti non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.

 

* vedi anche la Norma di carattere generale a chiusura del regolamento


TABELLA DELLE PROVINCE RICONOSCIUTE NECESSARIE

regione totale

province

numero minimo di province in regola per il riconoscimento della Federazione reg.
Abruzzo 4 2
Basilicata 2 1
Calabria 5 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Campania 5 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Emilia Romagna 9 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Friuli Venezia Giulia 4 2
Lazio 5 2 comprensive del Capoluogo di Prov
Liguria 4 2
Lombardia 12* 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Marche 5 * 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Molise 2 1
Piemonte 8 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Puglia 6 * 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Sardegna 8 * 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Sicilia 9 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Alto Adige/Sudtirol 1 1
Toscana 10 2 comprensive del Capoluogo di Reg
Trentino 1 1
Umbria 2 1
Valle d'Aosta 1 1
Veneto 7 2 comprensive del Capoluogo di Reg

* modifica avvenuta a seguito dell'istituzione delle nuove Province:

Art.2 Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è convocata per iscritti o per delegati ma in questo caso solo su modifiche ai regolamenti e su decisioni politico-programmatiche. Quando l'assemblea regionale è convocata per delegati è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali con le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.

L'Assemblea regionale è sempre convocata per iscritti se la federazione regionale non ha raggiunto 250 iscritti.

L'assemblea regionale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale regionale, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L'assemblea regionale elegge a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo e i Consiglieri federali nazionali spettanti. Laddove il numero degli iscritti, alla Federazione regionale, sia superiore a 500 è possibile allestire seggi elettorali (vedi regolamento)  nella misura di 1 ogni 250 iscritti con assemblee nelle province riconosciute, affidando all'esecutivo regionale l'individuazione delle modalità di esecuzione.

L'assemblea regionale adotta un regolamento, che non sia in contrasto con lo statuto e i regolamenti nazionali, con il quale stabilisce: a) la durata in carica degli organi della Federazione regionale, delle federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali fino al limite massimo di 3 anni fissato dallo statuto; b) le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione regionale, delle Federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali per i quali non vi siano modalità già stabilite; c) il numero dei componenti degli Esecutivi regionali, provinciali e comunali da un minimo di 5 ad un massimo di 11 comprensivi del Presidente; il numero dei componenti del Consiglio federale regionale da un minimo di 11 a un massimo di 35; il numero dei componenti del Consiglio Federale provinciale da un minimo di 7 a un massimo di 21.

Nel caso in cui la Federazione regionale non adotti, o adotti solo in parte, un proprio regolamento, si applicano in analogia le norme statutarie e i regolamenti nazionali.

Le deliberazione dell'assemblea regionale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (salvo le deliberazioni di adozione o di modifica dei regolamenti dove è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti).

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione regionale.


Art.3 Presidente regionale

Il Presidente ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale regionale.

Il Presidente può nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

Le candidature a Presidente, 15 giorni (5 giorni nel caso di Assemblee convocate con seggi) (vedi regolamento) prima dell'assemblea, devono essere proposte da almeno 1/20 degli iscritti alla Federazione regionale o da 1/4 dei Consiglieri federali regionali, ove presentate in assemblea, da 1/10 degli accreditati. E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno immediatamente al ballottaggio. Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate sul territorio il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni. Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.

Al Presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale regionale.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.

 

 Art.4 Esecutivo regionale

L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.

Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.

L’Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero (da 4 a 10) di componenti, previsto nel regolamento della Federazione regionale, eletti dall’assemblea regionale.

E' convocato e presieduto dal Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei Verdi alla Regione e un rappresentante dei Verdi al governo regionale.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti dell’Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.

 

 Art. 5 Tesoriere

Il Tesoriere regionale, su proposta del Presidente, è eletto dall’Esecutivo tra i suoi componenti.

Il tesoriere regionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa delle Federazioni regionali Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere regionale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative delle Federazioni regionali, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale Regionale. Le Federazioni regionali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo Nazionale il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione Nazionale.

Il tesoriere regionale assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere regionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il tesoriere regionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni Regionali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.

Delle obbligazioni assunte dal tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione Regionale dei Verdi.

 

 Art.6 Consiglio Federale regionale

Il Consiglio Federale regionale definisce la linea politica dei Verdi. Propone modifiche al regolamento regionale. Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai regolamenti di attuazione dello statuto.

Il Consiglio Federale regionale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo, dal Tesoriere e da un minimo di 11 ad un massimo di 35 componenti eletti dalle assemblee provinciali secondo le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale. Ne fanno parte senza diritto di voto i consiglieri ed assessori regionali.

Il Consiglio Federale regionale si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente.

Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente regionale.

 

 

TITOLO II

 

FEDERAZIONI PROVINCIALI

 

Art.7 Riconoscimento*

Le Federazioni provinciali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:

- 30 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 30.000 a partire dalle province con più di 100.000 abitanti. Nel caso in cui il consenso elettorale in quella provincia sia almeno il doppio del

dato nazionale il numero di iscritti necessari per il riconoscimento è ridotto del 10%, se il consenso elettorale sarà pari o superiore al triplo del dato nazionale il numero di iscritti necessari per il riconoscimento è ridotto del 20%. Per le Province che non superano i 100.000 abitanti il totale degli iscritti non deve essere inferiore a 20.

- Un consenso elettorale ottenuto nella provincia nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale.

Ove uno dei suddetti requisiti non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.

 

* vedi anche la Norma di carattere generale a chiusura del regolamento

 

 

 Art.8 Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L'assemblea provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L’Assemblea provinciale elegge a suffragio universale il Presidente, l’Esecutivo, i consiglieri federali regionali, i delegati all’assemblea nazionale e a quella regionale, l’eventuale Consiglio Federale provinciale.

Laddove il numero degli iscritti alla Federazione provinciale sia superiore a 500 è possibile allestire seggi elettorali nella misura di 1 ogni 250 iscritti, con assemblea, in ambiti territoriali omogenei affidando all'Esecutivo provinciale l'individuazione delle modalità di esecuzione in armonia con le analoghe disposizioni vigenti a livello regionale.

Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale sono stabilite negli appositi regolamenti adottati dall'assemblea regionale.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.

 

 Art.9 Presidente, Esecutivo, Tesoriere ed eventuale Consiglio federale provinciale

Il Presidente e l’Esecutivo sono eletti dall’assemblea provinciale con le stesse modalità, funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali. L'eventuale Consiglio federale viene eletto dall'assemblea provinciale secondo le modalità generali previste per l'elezione di organi, mentre funzioni e compiti sono analoghi in ambito provinciale del corrispondente organo regionale.

 

Art.10 modalità di elezione dei delegati all'assemblea nazionale

I delegati all'assemblea nazionale sono eletti dalle assemblee delle federazioni provinciali riconosciute. Tali assemblee vanno svolte nel comune capoluogo.

I delegati vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

- 2 delegati assegnati di diritto ad ogni federazione provinciale riconosciuta;

- 240 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali riconosciute in base ai voti ottenuti dai Verdi, presentatisi in forma autonoma, in lista civica/ecologista (riconosciuta dalla Federazione dei Verdi) o in coalizione (se in coalizione il computo dei voti viene fatto secondo il coefficiente di rimborso elettorale), nelle province alle ultime elezioni (politiche/europee/regionali) secondo la tabella allegata;

- 160 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali riconosciute in base al numero di iscritti raggiunto dalle province nell'ultima campagna di adesione, secondo la tabella allegata.

Le federazioni provinciali non riconosciute eleggono un delegato di diritto soltanto se queste abbiano raggiunto almeno il 50% degli iscritti occorrenti al proprio riconoscimento.

Non possono partecipare al voto nè essere eletti delegati gli amministratori (Parlamentari, ex Parlamentari, Assessori e Consiglieri ai diversi livelli, nominati negli enti di secondo livello) che risultino inadempienti in relazione ai versamenti delle quote previste.

 

 TITOLO III

 

FEDERAZIONI DI COMUNE METROPOLITANO

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI COMUNALI - ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CIRCOLI LOCALI

 

Art. 11 Associazioni comunali

L'Associazione comunale è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito:

- 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 10000.

La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.

Il Comitato promotore di una nuova associazione, richiesto e ottenuto il riconoscimento, tiene un'assemblea pubblica degli iscritti per la sua costituzione adeguatamente pubblicizzata in cui vengono eletti gli organi dell'associazione stessa.

La costituzione di una nuova associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione Nazionale dalle Federazioni Regionali.

L'associazione comunale è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Non possono costituirsi due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune.

L'associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.

Verifica l'esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici).

Sono organi dell'associazione comunale: l'assemblea, il Presidente e l'Esecutivo.

L'assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L'assemblea elegge gli organi dell'associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'associazione comunale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti in assemblea con le stesse modalità e funzioni in ambito comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti dell’Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi comunali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione regionali che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi comunali.

 

 

Art.12 Associazioni intercomunali

L'Associazione intercomunale è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito:

- 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti per ogni comune facente parte l'associazione intercomunale pari a 1 ogni 10000.

La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.

I comuni devono essere tutti compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio.

Un comune non può far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un'associazione intercomunale.

L'associazione intercomunale è costituita da tutti gli iscritti Verdi residenti nel territorio dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.

Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all'associazione comunale.

 

 

Art.13 Circoli locali (territoriali o tematici)

Gli iscritti possono organizzarsi in Circoli locali che per essere riconosciuti dall'Associazione comunale o intercomunale devono essere composti da un numero definito di iscritti.

I Circoli locali possono essere territoriali o tematici. Si intendono territoriali quando si organizzano su base circoscrizionale o di quartiere e devono essere composti da almeno 25 iscritti; tematici quando si organizzano su temi specifici di studio e discussione finalizzati alla elaborazione e alla proposta programmatica, devono essere composti da almeno 10 iscritti, e possono essere aperti alla partecipazione degli esterni.

L'associazione comunale/intercomunale verifica che non vi siano sovrapposizioni di ambito territoriale tra circoli territoriali, e sovrapposizione di temi di studio tra quelli tematici.

I Circoli locali devono essere coordinati nell'attività dall'Associazione e possono dotarsi di propri rappresentanti. L'Associazione comunale/intercomunale può delegare al Circolo locale specifiche iniziative, determinandone l'ambito di intervento e fornendo eventuali mezzi e strumenti necessari

 

 Art. 14 Finanziamento delle Organizzazioni Territoriali Verdi. Sostenitori. Contributi degli eletti.

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.

Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite alle Organizzazione territoriale riconosciute sono distribuite come previsto dall'art. 17 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi.

Le erogazioni e le contribuzioni previste per le Federazioni provinciali riconosciute sono trasferite dalla Federazione Nazionale alle Federazioni Regionali che sono tenute a girarle a dette Federazioni provinciali.

Così come stabilito all'art. 18 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi, anche a livello delle Organizzazioni Territoriali è prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta. Le Organizzazioni Territoriali sono tenute a trasmettere, annualmente, alla Federazione Nazionale, l'elenco dei Sostenitori.

I Parlamentari Verdi, italiani e europei, o gli eletti in quota Verde al Parlamento italiano e europeo sono tenuti a versare alla Federazione dei Verdi una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 33%.

I Verdi eletti e/o nominati negli Enti Locali sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dellâindennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 30% per l'ambito regionale, al 15% per quello provinciale e per quello comunale.

Gli inadempienti, previa diffida, perdono il diritto ad essere nuovamente candidati per i Verdi alle successive elezioni a qualunque livello e non hanno diritto di essere eletti delegati in assemblee di qualsiasi livello.

 

 Art.15 Disposizioni Comuni alle Federazioni regionali e Provinciali

Le Federazioni regionali, anche al fine di operare pubblicamente come struttura di servizio che faciliti la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sono tenute a dotarsi di una sede regionale con telefono e fax.

Le Federazioni regionali e Provinciali, pena la mancata erogazione delle quote di loro spettanza, sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale, di un proprio conto corrente bancario ed eventualmente di un proprio conto corrente postale. Eventuali modificazioni vanno immediatamente comunicate alla Federazione nazionale. Le Federazioni regionali e provinciali devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.

 

 Norma di carattere generale

La rappresentanza politica di un territorio è attribuita all’organizzazione territoriale del livello corrispondente. Laddove tale livello non ci fosse, la rappresentanza è attribuita al livello territoriale superiore esistente.

Tutto quanto non previsto nei regolamenti nazionali sulle modalità di espressione del voto a suffragio universale, viene definito dall'esecutivo del livello corrispondente interessato e comunicato nella convocazione assembleare.

L’Esecutivo nazionale può intervenire adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l’eventuale nomina di un Comitato o di un responsabile, allorquando una Federazione regionale o provinciale consegua un risultato elettorale, in una qualsiasi consultazione nella quale fosse impegnata, inferiore alla metà della media nazionale conseguita dai Verdi alle ultime elezioni politiche e/o europee. Ove possibile il primo intervento sarà di supporto alla riorganizzazione. L’Esecutivo nazionale, di concerto con la Federazione regionale, può intervenire allo stesso modo anche nei confronti di un’associazione locale.

La stessa procedura è altresì autorizzata per quei casi di grave danno ai Verdi prodotto da azioni delle realtà territoriali federate (Federazioni regionali, provinciali e associazioni locali) in contrasto con le linee programmatiche e politiche della Federazione nazionale.

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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.


 
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