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REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI

 

REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI  

 

Convocazione delle Assemblee regionali, provinciali e comunali/intercomunali*

 

La convocazione dell’Assemblea è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati dell’anno precedente. Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all’ordine del giorno, va indicato il termine temporale per l’accreditamento. La Presidenza dell’assemblea non potrà anticipare tale termine.

 

* su questo argomento vedi anche il regolamento sulle adesioni che integra tale disciplina

 

Ordine del giorno

Le Assemblee affrontano l'ordine del giorno che non può essere modificato se non nell'ordine degli argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dai 2/3 dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per tutti.

 

Votazioni ed elezione di organismi

Per l'elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee (ad esclusione delle Assemblee convocate con seggi)* sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti all'ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto.

Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

 

* su questo argomento vedi anche il regolamento sulle Assemblee con seggi

 

- Voto segreto

In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all'Assemblea.

 

- Criterio proporzionale

Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.

 

Validità decisioni

In tutte le Assemblee per delegati le decisioni sono valide se sono assunte a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

Nelle Assemblee per aderenti di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali la percentuale dei presenti occorrente per la validità delle decisioni assunte è di 1/8 degli aventi diritto.

 

Convocazione da parte degli aderenti

Un numero di aderenti pari almeno al 10% degli iscritti può richiedere la convocazione di un'Assemblea su una proposta di ordine del giorno che non potrà avere ad oggetto la sfiducia al Presidente o ad altri organi. Tale richiesta dovrà essere effettuata all'Esecutivo del livello territoriale corrispondente che dovrà provvedere alla convocazione assembleare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'assemblea dovrà svolgersi nei tempi già stabiliti nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento, la convocazione dovrà essere garantita dall'organismo del livello superiore, fatto salvo per l'Assemblea nazionale.

 

Sfiducia e/o elezione straordinaria degli organi*

La sfiducia al Presidente o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno. Con la stessa percentuale è possibile procedere alla richiesta di elezione straordinaria degli organi in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.

 

* su questo argomento vedi anche il regolamento sulle adesioni che integra tale disciplina

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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

 

Precisazioni ed interpretazioni dell'esecutivo

Al punto Votazioni ed elezione organismi del Regolamento Garanzie e modalità di partecipazione e decisione dei Verdi l'espressione "Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere" va intesa nel senso che la doppia preferenza di genere può essere espressa solo nei casi in cui, per le elezioni di organismi rappresentativi e/o collegiali, sia prevista la preferenza plurima.




 
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