CARTA DELLE REGIONI E DELLE AUTORITÀ LOCALI D'EUROPA SULLA COESISTENZA TRA OGM E COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea e i relativi Trattati Internazionali,
premesso che:
(1) La Costituzione Europea, già ratificata o in corso di ratifica da parte dei singoli Stati Membri dell'Unione Europea, indica come obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile dell'Europa la tutela della salute umana (artt. II-95 e III-278), la protezione dei consumatori (artt. II-98 e III-235) e la salvaguardia dell'ambiente (artt. II-97, III-233 e III-234) ed assegna alle realtà locali un ruolo essenziale nel processo di realizzazione di detti obiettivi (artt. I-5 e I-11);
(2) la Comunicazione del 5 marzo 20031 ha evidenziato la necessità di promuovere una "responsible governance" dello sviluppo delle biotecnologie, tale da coinvolgere tutte le istituzioni, europee, nazionali e regionali;
(3) il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, concluso a Montreal il 29 gennaio 2000 e ratificato dai paesi dell'Unione Europea e la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 3-14 giugno 1992, approvata con la decisione del Consiglio 1993/626/CE del 25 ottobre 19932, stabiliscono che gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche e valutano, inoltre, che dalla suddetta biodiversità discende la biodiversità agricola e culturale, su cui si fonda l'agricoltura a qualità certificata, nonché la facoltà di scegliere le forme di agricoltura capaci di rispondere alle specificità ambientali, culturali, sociali ed economiche;
(4) il principio di sovranità alimentare deve prendere in considerazione la logica che deriva dal principio di diritto internazionale secondo cui i popoli dispongono liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, come previsto dall'art.1 della Carta delle Nazioni Unite;
(5) la libertà d'accesso alle risorse genetiche ai fini riproduttivi o moltiplicativi di materiale vegetale è garantita agli agricoltori, in deroga alla disciplina delle invenzioni biotecnologiche, come previsto dalla Direttiva 1998/44/CE del 6 luglio 1998 del Parlamento e del Consiglio3;
(6) la tutela della biodiversità in campo agricolo rende necessario salvaguardare le risorse genetiche autoctone delle diverse agricolture. Detta tutela, con specifico riferimento alle sementi, è disciplinata dalla Direttiva del Consiglio 1998/95/CE del 14 dicembre 19984, solo parzialmente attuata a livello comunitario, che può costituire una protezione contro la biopirateria in quanto prevede la costituzione di un registro varietale di tutela anche per le varietà non omogenee al loro interno, conferendo quindi un fondamento giuridico per coordinare l'azione delle Regioni nella salvaguardia del proprio patrimonio di biodiversità ad uso agricolo ed anche per evitarne l'inquinamento da parte di genotipi esterni anche geneticamente modificati;
(7) la sesta Conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity - CBD - aprile 2002) detta disposizioni relative alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche tra chi le utilizza e chi le fornisce, benefici che devono essere indirizzati verso la conservazione della biodiversità ed il suo uso sostenibile;
(8) la Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/18/CE del 12 marzo 20015 afferma che gli effetti delle emissioni nell'ambiente di organismi geneticamente modificati possono essere irreversibili e che la tutela della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente deve essere assicurata sia secondo i principi della "prevenzione" e della "precauzione" che secondo i "principi etici riconosciuti in uno Stato membro" prendendo in esame tutti gli effetti negativi possibili (diretti, indiretti, immediati, differiti e cumulativi a lungo termine) determinati dalla immissione deliberata di OGM ed i relativi conflitti di interesse. Per contro, detta direttiva non contempla forme di garanzia per gli agricoltori che producono nell'ambito di produzioni a qualità certificata né disciplina il diritto dei coltivatori che hanno scelto l'agricoltura convenzionale a difendere dall'inquinamento genetico le proprie colture;
(9) la Raccomandazione del 23 luglio 20036 prevede che nell'Unione Europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura convenzionale, biologica o che si avvale di OGM e che al contempo deve essere garantita la capacità degli agricoltori di operare una libera scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica e di mantenere filiere di produzione agricola separate, in quanto la commistione tra colture transgeniche e non transgeniche può determinare il potenziale pregiudizio alla salute, all'ambiente, allo sviluppo rurale, alla biodiversità ed alla libertà di scelta dei consumatori;
(10) la Direttiva 2001/18/CE non disciplina la responsabilità civile delle aziende biotecnologiche nel caso di contaminazione di altre coltivazioni e pertanto non si riferisce al principio "chi inquina paga" enunciato dall'art. 174 del Trattato CE (art. 130 R, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato del 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam), nonché il "Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente"7 ed in generale i principi fondamentali sanciti nella Carta di Nizza del 7 dicembre 20008 e nella Costituzione Europea;
(11) il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo (NAT/244 « Coesistenza tra gli OGM e le colture tradizionali e biologiche » del 16 dicembre 2004) chiede alla Commissione d'indicare la ripartizione dei costi supplementari della coesistenza conformemente al principio di "chi inquina paga" al fine di evitare ripercussioni sui prezzi dei prodotti finali (v. punto 4.8.3); ritiene inoltre necessario che le disposizioni per regolamentare o vietare la coltura di certi OGM siano di competenza delle regioni sulla base di considerazioni legate alle caratteristiche territoriali, alla pertinenza economica e al rapporto costi-benefici (v. punto 4.9.2) al fine di salvaguardare i prodotti regionali di qualità e di origine;
(12) il 4 Novembre 2003 dieci Regioni d'Europa hanno firmato un documento che le impegnava a richiedere alla Commissione Europea di dare rassicurazioni per evitare la presenza di OGM nell'agricoltura tradizionale e biologica. Tale accordo è stato riconfermato durante la seconda Conferenza tenutasi a Linz il 27 Aprile 2004.
Considerato che:
- allo stato attuale risulta che permane una grande incertezza circa gli effetti degli OGM sulla salute umana e che sono certe le possibilità di contaminazione degli ambienti naturali e della biodiversità per effetto di flussi genici attraverso vettori meccanici e biologici, mentre il principio di precauzione impone la necessità di intervenire per evitare un rischio che, dai dati scientifici e tecnici disponibili, risulta anche solo possibile e non ancora dimostrato;
- l'impatto degli OGM sull'ambiente e sulle condizioni di funzionamento sociali ed economiche delle collettività è fortemente differenziato in funzione delle caratteristiche dei territori su cui essi agiscono e può risultare conflittuale con il principio di sviluppo ecocompatibile delle aree;
- per assicurare una effettiva coesistenza, intesa come garanzia di totale separazione tra le colture transgeniche e le altre colture, necessita, su scala regionale, di: a) attività di ricerca scientifica di alto livello, in grado di acquisire conoscenze sull'impatto ambientale ed economico in relazione a specifici territori; b) appropriati sistemi di monitoraggio e controllo; c) efficaci disposizioni sanzionatorie; d) specifici sistemi di rintracciabilità lungo la fliliera; e) adeguata attività di formazione degli agricoltori, e degli operatori del settore agroalimentare, e di informazione dei cittadini; f) consistenti risorse finanziarie, sia da parte delle istituzioni pubbliche che da parte dei privati per realizzare quanto indicato ai precedenti punti;
- le Regioni promuovono le produzioni a qualità certificata e la biodiversità, il cui valore sarebbe irrimediabilmente compromesso dall'inquinamento genetico;
- le attuali norme sull'etichettatura degli OGM non proteggono a sufficienza i produttori di prodotti biologici e a qualità certificata in genere, i cui disciplinari prevedono l'assenza totale di organismi geneticamente modificati.
LE REGIONI e le autorità locali D'EUROPA FIRMATARIE, NEL QUADRO DELLE LORO COMPETENZE E NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA, SI IMPEGNANO A:
1. proseguire il processo avviato con la dichiarazione di Bruxelles del 4 novembre 2003, confermato dalla conferenza di Linz del 27 aprile 2004, che rimane valida;
2. promuovere l'applicazione al livello regionale di piani specifici e/o norme tecniche, con la possibilità di prevedere una tutela dagli ogm per le coltivazioni convenzionali e biologiche su vaste aree ed anche sull'intero territorio regionale;
3. definire piani specifici o norme tecniche sulla scorta di approfonditi studi di fattibilità che prevedano l'analisi dell'impatto ambientale, socio-economico e culturale della coltivazione di OGM. Prevedere all'interno dei piani:
- la tutela delle aree agricole che basano le proprie produzioni su standard di qualità certificata, quali le produzioni d'origine e le produzioni biologiche, nonché delle aree sottoposte dalle attuali normative europee o nazionali/regionali a particolari tutele e vincoli per la salvaguardia della biodiversità, delle specificità produttive locali e del patrimonio ambientale, dalla possibile contaminazione genetica, impedendo o disincentivando la coltivazione in queste aree delle produzioni OGM;
- la definizione di parametri specifici per la delimitazione di zone o regioni «OGM-Free - libere da OGM», per la salvaguardia dell'economie agricole che basano il proprio valore aggiunto sulle produzioni a qualità certificata, ivi compreso lo studio e l'applicazione di fasce di rispetto per rinforzare la tutela dell'unicità e dell'originalità biologica;
- l'attivazione di procedure che portino all'identificazione delle aree escluse da coltivazione OGM basate su metodologie comuni a livello scientifico, economico e ambientale in modo da ottenere che risultato di tali procedure non sia considerato dall'Unione Europea un impedimento o un ostacolo al funzionamento del mercato interno a livello comunitario;
4. chiedere alla Commissione Europea e alle altre Istituzioni europee di proporre un sistema di sanzioni in grado di attribuire i costi e la responsabilità dei danni diretti e indiretti agli operatori che li hanno causati;
5. garantire che la ricerca sugli OGM, per le regioni e le autorità locali in cui questa ha luogo, sia svolta nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e all'interno di aree a tale scopo autorizzate e rendere pubbliche le descrizioni dei processi di analisi e dei risultati della ricerca in campo agronomico finanziata con risorse pubbliche o realizzata dalle pubbliche istituzioni;
6. sostenere e assicurare tecnicamente il principio che le sementi da riproduzione devono essere libere da qualsiasi contaminazione ("OGM-free");
7. favorire la conclusione di accordi internazionali finalizzati a garantire approvvigionamenti di materie prime di alta qualità certificate «OGM-free»;
8. tutelare la biodiversità delle Regioni attraverso misure che incentivino l'iscrizione di varietà e razze autoctone nei cataloghi per la conservazione della biodiversità e valorizzare dette varietà e razze nel settore agricolo, anche al fine di impedire che detto patrimonio diventi oggetto di brevettazione;
9. agire in seno alle Istituzioni dell'Unione Europea affinché le procedure di autorizzazioni di nuove varietà OGM siano subordinate, oltre che al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione ed etici, all'esistenza di effetti positivi per i consumatori e per la collettività in genere;
10. allargare e rafforzare la Rete delle Regioni e delle autorità locali d'Europa che condividono i principi enunciati con l'intento di realizzare azioni comuni, quali: scambio di informazioni, assistenza, formazione, attività di ricerca, costruzione di banche dati a livello territoriale, attività di consulenza, nonché di coordinare le iniziative volte a sollecitare le Istituzioni europee e gli Stati membri alla revisione delle vigenti normative in materia di OGM sulla base dei principi generali sopra enunciati.
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Per la Regione Toscana |
Per il Land Oberosterreich |
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Per il Land Salzburg |
1 Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council and to the European Economic and Social Committee. Life sciences and biotechynology - A strategy for Europe progress report and future orientations; COM (2003) 96 final, Brussel, 05.03.2003, consultabile in www.europa.eu.int
2 GUCE 309 del 13.12.1993
3 GUCE L 213 del 30.07.1998
4 GUCE L 25 dell'01.02.1999
5 GUCE L 106 del 17.04.2001
6 GUUE L 189 del 29.07.2003
7 Comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2000 (COM 00/66 def.) presentata al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale
8 GUCE C 364 del 18.12.2000






